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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 282
Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati
personali in ambito sanitario
(Pubblicato sulla G.U. n. 191 del 16/8/1999)
(Abrogato dal 1/1/2004 ex
d.lgs. 196/2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega
al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO 1 Ambito di applicazione e
definizioni
- Il presente decreto disciplina il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute da parte di organismi sanitari pubblici,
nonché di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie in
regime di convenzione o di accreditamento con il Servizio sanitario
nazionale.
- Il medesimo decreto disciplina anche limitatamente a quanto
specificamente previsto, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute in ambito sanitario da parte di soggetti diversi da
quelli indicati nel comma 1.
- Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni elencate
nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito
denominata "legge".
ARTICOLO 2 Informativa e consenso
- Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Con decreto del ministro della Sanità
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono
individuate modalità semplificate per le informative di cui all'articolo
10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari
pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie
convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per
il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei
seguenti criteri:
- previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in
particolare da parte del medico di medicina generale scelto
dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;
- validità nei confronti di più titolari di trattamento, del
consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più
titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di
prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla
raccolta di dati da parte del medico di medicina generale, detenuti da
altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da
un medesimo titolare di trattamento;
- identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per effetto
delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso
possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
- previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente
articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che
intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
- previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti
di cui all'articolo 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina
anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero
di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il
consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni
sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto,
da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimori.".
- Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge, dopo le
parole:"all'interessato" sono inserite le seguenti: "o ai soggetti di
cui al comma 1-ter".
ARTICOLO 3 Modifiche al decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135
- All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, sono apportate le seguenti modifiche:
- all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: "Per quanto
non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della
legge";
- nella lettera c), tra la parola: "interessati" e la parola "per" è
inserita la congiunzione "e";
- dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis. Identificazione di casi di urgenza nei
quali l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla
richiesta della prestazione.".
ARTICOLO 4 Prescrizioni mediche
- Fermi restando i casi in cui norme speciali prevedono che le ricette
siano rilasciate in forma anonima o con particolari annotazioni, con
decreto del ministro della Sanità da adottarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante, sono
individuati i medicinali diversi da quelli di cui al comma 2 per la cui
prescrizione non è richiesta l'indicazione delle generalità
dell'interessato.
- Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del servizio sanitario nazionale sono redatte su apposito
modello, approvato con il decreto di cui al comma 1. Detto modello, la
cui utilizzazione è obbligatoria decorsi 18 mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1, e conformato in modo da
permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di
necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione,
ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e
di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
- I modelli di cui al comma 2 sono utilizzati entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
- Nei casi in cui è fatto obbligo di accertare l'identità
dell'interessato, ai sensi del Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le
ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne
richieda l'utilizzo.
- Le ricette disciplinate dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono conservate dal
farmacista per il periodo prescritto, e successivamente distrutte, con
modalità atte a escludere l'accesso di terzi ai dati contenuti nelle
stesse.
ARTICOLO 5 Ricerca medica ed epidemiologica
- Per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico il consenso dell'interessato non è necessario qualora la
ricerca sia prevista da un'espressa previsione di legge o rientri nel
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 12-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni.
- In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 13 della legge nei riguardi dei trattamenti di cui al
comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati
sono annotati senza modificare questi ultimi, qualora il risultato di
dette operazioni non produca effetti significativi sul risultato della
ricerca.
- Resta fermo quanto previsto per la ricerca scientifica dai decreti
legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.
676.
ARTICOLO 6 Carte sanitarie elettroniche
- Le carte sanitarie elettroniche di cui all'articolo 59, comma 50,
lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 2 del
decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, sono fornite a tutti i soggetti
residenti nelle aree territoriali delle aziende sanitarie locali nelle
quali si svolge la sperimentazione, previa informativa ai sensi
dell'articolo 10 della legge.
- Gli interessati possono opporsi all'inserimento nelle carte di cui
al comma 1 dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che li
riguardano e che eccedano i dati relativi alla gestione amministrativa e
alle situazioni di interventi di urgenza, quali quelle definite a
livello internazionale.
- Il decreto del ministro della Sanità di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, determina anche tra
le altre garanzie previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le categorie di incaricati delle
aziende sanitarie locali e di operatori sanitari che possono accedere
alle diverse categorie di dati inseriti nelle carte, nonché le categorie
professionali tenute a inserire i dati e il periodo massimo entro il
quale i dati devono essere aggiornati.
ARTICOLO 7 Entrata in vigore
- Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° ottobre
1999.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI,
Ministro della sanita' DILIBERTO, Ministro di grazia e
giustizia RUSSO JERVOLINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli:
DILIBERTO |