IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante
delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Sentito il Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 1997;
Sulla proposta del
Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art.
1
Informazioni all'interessato
1. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, tra la parola: "informati" e le parole: "per iscritto" sono
inserite le seguenti: "oralmente o" .
Art. 2
Trattamento di dati in ambito
giornalistico
1. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il codice può
prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo
10.".
2. Nell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Le disposizioni della
presente legge che attengono all'esercizio della professione di
giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti
iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui
agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai
trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero".
Art. 3
Garante
1. Nella denominazione del Capo VII e nell'articolo 30,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "Garante per la
tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la protezione dei
dati personali".
2. Nell'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il segretario
generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi".
3. Il personale richiesto dal Garante per la
protezione dei dati personali nella fase di costituzione del relativo
ufficio, nelle more del perfezionamento del comando, del fuori ruolo o
dell'aspettativa, può essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data
indicata nella richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni
successiva a quella della richiesta, vi sia l'assenso dell'interessato e
l'amministrazione o l'ente di appartenenza non si opponga.
Art. 4
Autorizzazioni e informative
1. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni della
presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere
applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.".
2.
Nell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il
seguente comma:
"7-bis. In sede di prima applicazione della presente
legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3,
e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997".
Art. 5
Norme di coordinamentoe transitorie
1. Nell'articolo 42, commi 1 e 4, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, le parole: "Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" sono sostituite dalle
seguenti: "Garante per la protezione dei dati personali".
2. Negli
articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: "Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la
protezione dei dati personali".
3. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, per la gestione delle spese dell'ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese
occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia